Secondo il D.Lgs 3 dicembre 2010 n° 205, che recepisce la Direttiva 2008/98/CE, con il termine rifiuto si definisce: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

L’articolo 184 del D.Lgs 152/2006 stabilisce i principi con cui si classificano i rifiuti, ossia secondo l’origine in:

  • rifiuti urbani
  • rifiuti speciali

I rifiuti urbani

La definizione di Rifiuto urbano è stata modificata nel 2020. L’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, è stato modificato dal D.Lgs. 116/2020 che estende la definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata.

  • i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  • i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
  • i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  • i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  • i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonchè i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  • i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

I rifiuti speciali

La differenza con i rifiuti urbani non sta nelle caratteristiche fisiche o chimiche, bensì nella loro provenienza.

  • rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  • rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186;
  • rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i);
  • rifiuti da lavorazioni artigianali;
  • rifiuti da attività commerciali;
  • rifiuti da attività di servizio;
  • rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  • macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  • veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  • combustibile derivato da rifiuti;
  • rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Rifiuti pericolosi e non pericolosi

I rifiuti speciali sono a loro volta in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per la definizione dei rifiuti pericolosi si fa riferimento a uno speciale elenco (CER2002) che classifica alcune tipologie di rifiuti come pericolose o non pericolose fin dall’origine o in base alla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti in esse presenti.