
Crediti foto: Carlos Muza on Unsplash modificata da redazione
Il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, noto con l’acronimo R.E.N.T.Ri, è stato introdotto con decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica il regolamento sugli imballaggi. Il R.E.N.T.Ri ha lo scopo di garantire la tracciabilità dei rifiuti, utilizzando esclusivamente documentazione digitale, e va a sostituire il precedente Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, noto come SISTRI.
Il fallimento del SISTRI
Istituito con la Legge 296/2006, il sistema SISTRI è stato sviluppato senza il coinvolgimento degli addetti ai lavori, ignorando quale fosse il reale flusso operativo delle aziende per il controllo dello scambio dei rifiuti sul territorio e per questo non riuscì mai ad entrare a regime. Per queste ragioni, con il Decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, il sistema è stato definitivamente soppresso a partire dal primo gennaio 2019, lasciando operativo solo il sistema di tracciabilità cartacea.
Il nuovo sistema di tracciabilità
Il Decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, da un lato sopprimeva il SISTRI, dall’altro istituiva Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, che è poi stato successivamente introdotto con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116. Con il nuovo sistema si è cercato di evitare gli errori che erano stati commessi con SISTRI, che fu introdotto senza alcuna sperimentazione preliminare. La sperimentazione di R.E.N.T.Ri, è iniziata a fine giugno 2021 e le imprese hanno potuto testare le prime funzionalità.
La gestione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti è gestito dalla struttura organizzativa appositamente creata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Oltre che nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, il R.E.N.T.Ri fa parte del PNRR nell’ambito della seconda missione (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica), prima componente (Agricoltura Sostenibile ed Economia Circolare), Riforma 1.1 (Strategia Nazionale per l’Economia Circolare). In questo contesto il RENTRI fornirà i dati sia per le attività di vigilanza e controllo sia per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, che è alla base della transizione verso un modello di economia circolare.
Come funziona R.E.N.T.Ri
Il nuovo sistema utilizza la piattaforma telematica dell’albo Nazionale Gestori Ambientali interconnessa con la rete telematica delle Camere di commercio. Queste ultime assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del R.E.N.T.Ri anche in collaborazione con le associazioni di categoria e l’organizzazione delle necessarie attività di formazione.
Il sistema si compone di due sezioni:
- una sezione Anagrafica, che contiene i dati dei soggetti iscritti e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività correlate alla gestione dei rifiuti;
- una sezione Tracciabilità, che raccogli i dati ambientali riportati sul Registro cronologico di carico e scarico e sui Formulari di identificazione.
Chi dovrà iscriversi
Al Registro dovranno iscriversi previo accreditamento sulla piattaforma:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- chi opera in qualità di commerciante e intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti).
Per i soggetti non obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
Cosa manca affinché entri in vigore
Lo schema di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’entrata in vigore del Registro Elettronico Nazionale della Tracciabilità dei Rifiuti ha completato a fine dicembre 2022 il suo periodo di “Stand still” in Europa, ossia il periodo di 90 giorni per ricevere osservazioni dagli Stati Membri. Il 20 dicembre 2022 ha acquisito il parere consultivo del Consiglio di Stato, il quale ha espresso un giudizio “nel complesso favorevole”, ma ha eccepito alcuni rilievi, sulla tenuta effettiva sulle prospettive del R.E.N.T.Ri, a partire dalle possibili ricadute sui conti pubblici. Secondo i giudici, infatti, la piattaforma “comporta non irrilevanti oneri economico-finanziari”. I costi di funzionamento della piattaforma non saranno a carico dello Stato, ma verranno sostenuti con i contributi annuali versati dai soggetti obbligati all’utilizzo della piattaforma, secondo alcune stime si tratta di circa 1,2 milioni imprese. Tuttavia, poiché nella relazione che accompagna lo schema di decreto, si prevede che “il raggiungimento dell’equilibrio finanziario del sistema si collocherebbe a circa 36 mesi dall’iscrizione della prima fascia di soggetti obbligati”, il Consiglio di Stato ha richiesto la bollinatura della Ragioneria dello Stato sulla certificazione della solidità economico-finanziaria, prima che il decreto sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
