Secondo il D.Lgs 3 dicembre 2010 n° 205, che recepisce la Direttiva 2008/98/CE, con il termine rifiuto si definisce: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.
L’articolo 184 del D.Lgs 152/2006 stabilisce i principi con cui si classificano i rifiuti, ossia secondo l’origine in:
- rifiuti urbani
- rifiuti speciali
I rifiuti urbani
La definizione di Rifiuto urbano è stata modificata nel 2020. L’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, è stato modificato dal D.Lgs. 116/2020 che estende la definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata.
- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonchè i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
I rifiuti speciali
La differenza con i rifiuti urbani non sta nelle caratteristiche fisiche o chimiche, bensì nella loro provenienza.
- rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186;
- rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i);
- rifiuti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti da attività commerciali;
- rifiuti da attività di servizio;
- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- combustibile derivato da rifiuti;
- rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Rifiuti pericolosi e non pericolosi
I rifiuti speciali sono a loro volta in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per la definizione dei rifiuti pericolosi si fa riferimento a uno speciale elenco (CER2002) che classifica alcune tipologie di rifiuti come pericolose o non pericolose fin dall’origine o in base alla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti in esse presenti.
